Statuto del Partito Democratico
Capo VIII
Procedure e organi di garanzia
Articolo 39. Commissioni di garanzia
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all’articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all’art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.
7. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Con apposito Regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 40. Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.
2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.
3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, e -per gli eletti- di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.
4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.
5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD.
6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto , all’atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 39 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
8. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma , la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
10. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina: a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti; b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive; c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.
Articolo 42 Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 27 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
Articolo 43. Costituzione dell’organizzazione giovanile
1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.
Art. 44
(Attuazione dello Statuto)
1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.